Confederazione dedicato alla revisione della legge federale sugli appalti pubblici

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Apertura delle offerte e metodo delle due buste

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L’apertura delle offerte deve seguire una procedura formalizzata (art. 37 CIAP). Una volta aperte, devono essere verificate dal committente (art. 38 CIAP). Solo dopo aver svolto questa verifica il committente può proseguire con la valutazione delle offerte.

Commento

Le procedure stabilite per l’apertura delle offerte rispondono ai principi della parità di trattamento degli offerenti e della tracciabilità. In questa fase della procedura, il rafforzamento della concorrenza sulla base della qualità e non del prezzo viene considerato nel CIAP introducendo il metodo delle due buste.

Principali cambiamenti

Introduzione del metodo delle due buste
Il CIAP conferisce al committente la possibilità di prevedere che la prestazione e il prezzo debbano essere proposti in due buste distinte. Questo metodo intende garantire che la valutazione qualitativa delle offerte avvenga in modo oggettivo, esente da pregiudizi e senza conoscere le condizioni finanziarie. Alla base vi è l’idea che la prestazione e la qualità di un’offerta possano essere valutate indipendentemente dal prezzo, rendendo ancora più oggettiva la valutazione delle offerte.

Condizioni
La procedura di apertura delle buste e la loro verifica è disciplinata nell’articolo 37 capoverso 3 e nell’articolo 38 capoverso 4 CIAP. Il committente che opta per questo tipo di presentazione delle offerte è tenuto per legge a pubblicarlo nel bando (art. 35 lett. l CIAP). Il committente apre prima la busta nella quale è proposta la prestazione. La procedura di apertura della busta è disciplinata nell’articolo 37 capoversi 1 e 2 CIAP. Le buste devono essere aperte da almeno due rappresentanti del committente e deve essere stilato un verbale. Il servizio di aggiudicazione redige quindi un elenco delle offerte qualitativamente migliori. In una fase successiva sono aperte le buste con il prezzo. Anche qui l’apertura deve avvenire in presenza di almeno due rappresentanti del committente, ma nel verbale relativo all’apertura delle seconde buste devono essere indicati, oltre ai nomi delle persone presenti, soltanto i prezzi complessivi.


Riduzione dei termini

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Le disposizioni in materia sono contenute negli articoli 46 e 47 revCIAP.

Commento

Nel revCIAP il termine minimo è rimasto invariato rispetto alle Direttive d’aggiudicazione già in vigore (DAAP) e alla maggior parte delle disposizioni cantonali ed è di 40 giorni per le offerte a fronte di commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e di norma di 20 giorni per quelle che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali. Il GPA riveduto e, quindi, anche il revCIAP consentono tuttavia di ridurre questi termini in un numero di casi superiore a quanto avveniva sinora.

Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
L’articolo 47 revCIAP enuncia le diverse possibilità di ridurre i termini. In sintesi la riduzione è possibile:

  • fino a un massimo di 30 giorni in caso di urgenza (cpv. 1);
  • fino a un massimo di 30 giorni se è stato pubblicato un preavviso del bando su simap.ch (cpv. 3);
  • fino a un massimo di 30 giorni in caso di acquisti ricorrenti e la riduzione del termine è stato annunciato in un bando precedente (cpv. 4);
  • fino a un massimo di 30 giorni se le offerte di beni o di prestazioni di servizio commerciali sono ricevute per via elettronica (cpv. 5);
  • fino a un massimo di 15 giorni se la procedura di appalto è svolta interamente per via elettronica (cpv. 2).

Riduzione dei termini per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni (art. 46 cpv. 4 revCIAP).

Ripercussioni pratiche

Per un numero molto elevato di commesse pubbliche il CIAP riveduto ammette una riduzione del termine di presentazione delle offerte di 5 o 10 giorni. Ciò può velocizzare notevolmente la procedura. Dal momento che la pubblicazione del bando e di tutta la documentazione relativa deve sempre avvenire per via elettronica (art. 48 cpv. 1 e 2), per le commesse pubbliche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali una riduzione dei termini di 10 giorni è comunque sempre possibile.

Tuttavia ciò non significa che farne uso sia sempre una buona idea. Parallelamente alla riduzione dei termini diminuiscono le offerte di buona qualità che vengono presentate. Inoltre, i termini brevi favoriscono i fornitori che hanno già ottenuto un’aggiudicazione o gli offerenti preimplicati. È dunque opportuno che i committenti continuino a considerare sempre il tempo di cui gli offerenti necessitano per presentare un’offerta qualitativamente valida.